È stato necessario arrivare al Consiglio di Stato, per risolvere un contenzioso che andava avanti da circa due anni, dopo che un giovane originario di Erice, P.A., era stato escluso dal concorso pubblico per l’assunzione quale Allievo Agente della Polizia di Stato, in quanto giudicato non idoneo per “deficit della forza muscolare”.
La vicenda, dall’origine alla conclusione, è riportata in una nota dello studio legale che ha rappresentato il giovane.
“Ricevuto il provvedimento di non idoneità, – racconta l’avvocato Girolamo Rubino di Palermo – l’aspirante poliziotto si sottoponeva ad uno specifico accertamento presso il Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e all’esito dell’handgrip test risultava che la media della forza muscolare delle tre misurazioni per ciascun arto rientrava nei limiti previsti dal bando di concorso per ciascuna mano; Pertanto, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Lazio”.
“In ragione dei principi di prova offerti dai legali, – continua – il TAR del Lazio disponeva una verificazione tecnica, incaricando di ciò la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare, che, all’esito della suddetta verificazione, riscontrava l’insussistenza del deficit di forza rilevato in sede concorsuale”.
“Conseguentemente, il TAR del Lazio dapprima, ordinanza del luglio 2024, ammetteva con riserva il ricorrente alle successive prove concorsuali ed infine con sentenza del novembre 2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento di non idoneità impugnato. Nondimeno, il Ministero dell’Interno, sostenendo che l'accertamento dei requisiti dovesse avvenire esclusivamente in sede concorsuale, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato chiedendo la riforma, previa sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado”.
“Nel giudizio di appello si costituiva il Sig. P.A., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Piazza, i quali rilevavano sia la correttezza della sentenza di primo grado, che l’assenza di alcun pregiudizio per il Ministero dell’Interno. – continua il legale – Anche in questo caso il Giudice di secondo grado ha dato ragione ai legali dell’aspirante poliziotto respingendo l’istanza cautelare proposta dal Ministero dell’Interno, che, pertanto, ammetteva con riserva il giovane trapanese al corso di formazione propedeutico all’assunzione nella Polizia di Stato”.
Con sentenza del 21 aprile scorso, infine, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno “affermando, così come argomentato dagli avv.ti Rubino e Piazza, che la misurazione della forza muscolare non è una valutazione ‘opinabile’, ma un accertamento tecnico di dati certi. In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato come la tutela giurisdizionale debba essere "piena ed effettiva" e, pertanto, se un candidato fornisce prove serie e specifiche dell'inattendibilità di un esame medico (in questo caso la certificazione rilasciata a ridosso del concorso), il Giudice ha il dovere di approfondire”.
“A questo punto, per effetto della detta sentenza, – conclude Girolamo Rubino – il giovane trapanese potrà continuare a prestare servizio nella Polizia di Stato a pieno titolo”.