Sarà in vigore dal giorno 23 maggio prossimo, l’ordinanza n. 189/2025 della Capitaneria di porto di Trapani relativa alla disciplina delle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatvhing) nel Circondario Marittimo di Trapani.
È stato comunicato dalla stessa Capitaneria, precisando che “la nuova ordinanza, nelle more della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a cui l’Autorità Marittima ha proposto appello, recepisce quanto stabilito dalla sentenza n. 3513/2024 del TAR Sicilia che aveva annullato alcuni articoli della precedente ordinanza emanata sull’argomento l’estate scorsa dalla Capitaneria di porto”.
Il provvedimento è stato condiviso preliminarmente con gli Enti locali e le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative in un incontro tenuto lo scorso 19 maggio negli uffici della Capitaneria di porto, garantendo in questo modo il massimo coinvolgimento pubblico nel procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione del nuovo provvedimento.
“Nel corso della riunione sono state condivise le parti oggetto di contenzioso e adeguate in base alle indicazioni, per il momento, fornite dal TAR Sicilia e privilegiando, ad ogni modo, l’interesse primario ed essenziale della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione e balneazione sulla base delle specifiche peculiarità locali”. Lo dice in una nota il Comandante della Capitaneria C.V. (CP) Guglielmo CASSONE, sottolineando che “l’ordinanza di che trattasi è da intendersi quale strumento oggettivo e realistico di ausilio al Capo del Circondario Marittimo, visto quale soggetto partecipe e promotore di mirate linee di azione volte a tutelare il significativo ruolo di interfaccia con tutti gli operatori del settore, rafforzando l’attenzione sulla sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, senza subordinarla agli aspetti economici e concorrenziali, stimolando la concreta partecipazione e ausilio nonché collaborazione di tutti i soggetti interessati, rendendoli partecipi allo sviluppo ordinato e sicuro del settore in cui operano, per contemperare gli interessi contrapposti e mantenere sempre alto il gradiente di sicurezza, affinché la soglia del rischio accettabile non sia superata”.
“Per raggiungere tale scopo, – conclude la nota della Capitaneria di porto – è stata perciò ritenuta necessaria l’adozione di principi e criteri uniformi a livello locale, certi, precisi e concordanti, in modo da evitare comportamenti illegittimi, anticoncorrenziali e, soprattutto, minanti la sicurezza dei partecipanti alle attività subacquee”.
Di seguito il testo dell’ordinanza - Integrazione alla disciplina alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo (diving, snorkeling/seawatching)
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trapani, Guglielmo CASSONE:
PRESO ATTO della mancanza, attualmente, di una legislazione quadro nazionale in materia di disciplina delle attività subacquee in generale, in particolar modo per le imbarcazioni e navi da diporto, dovendo pertanto utilizzare lo strumento dell’analogia legis;
PRESO ATTO che l’attività di snorkeling non è espressamente prevista dalla normativa regionale; VISTO il Dispaccio prot. 18120 del 24/10/2013 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto Unità da diporto impiegata in appoggio immersioni subacquee – Regolamentazione attività subacquea denominata “Snorkeling” ed altre”;
RITENUTA nelle more delle decisioni del C.G.A. adito, la necessità, in vista dell’approssimarsi della stagione balneare, di dover dettare specifiche disposizioni integrative alla disciplina riguardante le immersioni effettuate a scopo sportivo e/o ricreativo, ivi compresi i mezzi nautici utilizzati ad appoggio per tal tipo di attività, soprattutto per finalità di sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e delle operazioni in sé in genere ed evitare un utilizzo improprio o difforme delle stesse;
VISTI gli esiti dell’incontro con gli Enti locali e le Associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative, convocati in forza della previsione di cui al comma 9, art. 27 del D. Lgs. 171/2005, tenutosi il 19/05/2025 nei locali di questa Capitaneria di porto;
VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Cod. Nav. nonché l'articolo 59 e 524 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
O R D I N A
Art. 1 (Ambito di applicazione)
La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e della salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell’attività appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, da parte di centri di immersioni e di addestramento subacqueo e dell’attività di Snorkeling individuale e guidato (seawatching).
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa inoltre rinvio alle disposizioni dell’Ordinanza di Sicurezza della Balneazione nel suo stato di vigenza.
La presente Ordinanza opera nei limiti del Circondario Marittimo di Trapani, ovverosia nelle acque marittime territoriali e interne che vanno dal confine tra il Comune di Alcamo (incluso) e quello di Balestrate (escluso) al confine tra il Comune di Trapani (incluso) e quello di Marsala (escluso).
Per quanto non riportato nella presente Ordinanza si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) finalizzate a garantire la qualità del 3 servizio e incrementare la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano “come far bene le cose”, in linea con le basilari norme di prudenza.
Art. 2 Comunicazione di inizio dell'attività)
Ferme restando le disposizioni speciali in vigore nelle Aree Marine Protette o simili, le imprese individuali o le Società, nazionali o comunitarie, che intendono operare come Centri di immersione e di addestramento subacqueo utilizzando unità da diporto, in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare all'Autorità Marittima del luogo in cui le unità abitualmente stazionano durante l'esercizio dell'attività apposita Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.), in carta semplice e in duplice copia, secondo il modello conforme all’allegato 1 del Decreto 29/07/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Laddove possibile, la C.I.A. può essere trasmessa telematicamente in formato pdf, mediante Posta Elettronica Certificata. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'Autorità Marittima competente.
La C.I.A. dev'essere sottoscritta dal titolare dell'Impresa individuale o dal legale rappresentante dell'Associazione o della Società. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall’Autorità Marittima ove è stata presentata o con annessa l’attestazione di avvenuta ricezione della p.e.c., è conservata presso la sede dell’Impresa e in copia fotostatica a bordo di ogni unità da diporto, unitamente agli altri documenti previsti. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della C.I.A. corredata di tutta la documentazione prevista, e a condizione che il Centro richiedente abbia adempiuto a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, punto 3) dell’Ordinanza 143/2024 del Circondario Marittimo di Trapani.
Art. 3 (Verifiche C.I.A.)
L'Autorità Marittima ha facoltà di richiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della C.I.A., eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella stessa, qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari. Entro il termine suddetto, l'Autorità Marittima può altresì vietare l'esercizio dell'attività, fatta comunque salva la facoltà di adottare provvedimenti in autotutela anche successivamente alla scadenza del suddetto termine, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/90.
Per motivazioni inerenti alla tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, specie in contesti ove notoriamente i flussi di traffico, durante la stagione balneare, sono estremamente intensi o le condizioni di navigazione sono particolarmente complesse e comportano potenziali rischi (es. scogli semi-affioranti, forti correnti, presenza zone interdette, manifestazioni in mare ecc.) ovvero siano spesso presenti condizioni meteomarine sfavorevoli, l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare il numero di persone trasportabili dalle unità impiegate in attività commerciali.
In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell’esercizio delle attività di cui alla presente Ordinanza e al Decreto 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l’Autorità Marittima competente, oltre a contestare le relative sanzioni, adotta provvedimento motivato di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività e procede alla cancellazione dal Registro.
Ogni variazione circa l’elenco delle unità indicate nella C.I.A., la cessazione dell’attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività, dovrà essere comunicato entro 15 giorni verificarsi dell’evento all'Autorità Marittima competente, citando numero di protocollo/data di presentazione della comunicazione di inizio attività originaria. Eccezion fatta per la lista dei nominativi dei conduttori, istruttori, guide ecc. la cui variazione dovrà essere comunicata entro 48 ore.
Resta inteso che, al di là dei termini sopra richiamati, non è consentito l’impiego di mezzi, 4 conduttori, istruttori, guide ecc. in data antecedente alla trasmissione all’Autorità Marittima competente della predetta variazione.
In assenza di tali comunicazioni, non è necessario trasmettere/presentare annualmente una nuova C.I.A.
Alla comunicazione di inizio attività, oltre alla documentazione prevista nell’allegato 1 del Decreto 29/07/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono allegati:
a) Licenza di Navigazione per le unità iscritte nel Registro dell’ATCN;
b) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l’attività di centri di immersione - addestramento subacqueo e snorkeling/ appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo Snorkeling individuale e guidato (seawatching) con l’utilizzo di unità da diporto e contenente specifico codice ATECO ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
c) Copia di un documento d’identità, in regolare corso di validità, del titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante/procuratore della Ditta/Società/Centro richiedente;
d) Lista dei nominativi dei conduttori impiegati con gli estremi e copia della patente nautica in possesso (numero, ente e data di rilascio) redatto, possibilmente, secondo il fac-simile Allegato C dell’Ordinanza 143/2024 del Circondario Marittimo di Trapani;
e) Lista dei nominativi degli istruttori e delle guide subacquee, con gli estremi e copia: dei brevetti; dell’iscrizione all’albo; dei corsi di primo soccorso subacqueo e ogni altra certificazione richiesta per lo svolgimento della mansione;
f) Copia della Certificazione di Sicurezza (ex art. 50 del D.M. 146/2008) da utilizzare per l’attività da svolgere, comprensivo dell’allegato elenco dei mezzi di salvataggio collettivi e individuali e delle dotazioni imbarcate di cui all’allegato V del D.M. 146/2008, nonché dell’elenco delle dotazioni supplementari di cui all’art. 90 del D.M. 146/2008;
g) Copia della Licenza di esercizio RTF per ogni unità e dei Certificato di operatore RTF per l’utilizzo del VHF per ogni di figura di bordo prevista dalla presente Ordinanza;
h) Copia dell’eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante per l’esercizio dell’attività in questione, in area demaniale marittima, ovvero copia dei contratti di ormeggio/ricovero a secco/campo boe attestanti il luogo di stazionamento delle unità da diporto quando non in servizio, con specificato: il periodo di validità dello stesso e il numero identificativo del posto barca assegnato presso il pontile/banchina/boa/concessionario.
Art. 4 (Disposizioni particolari di sicurezza)
Nelle acque del Circondario Marittimo di Trapani, i Centri di immersione e di addestramento subacqueo, fornitori del servizio di Snorkeling guidato (c.d. seawatching), sono subordinati all’osservanza degli adempimenti e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli/commi.
L’attività dovrà essere effettuata esclusivamente in condizioni meteomarine assicurate favorevoli e nelle zone di mare che non contrastino con le previsioni della presente Ordinanza. Le attività dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.
In caso di complementarietà tra le attività di snorkeling/seawatching guidato e immersioni subacquee, il gruppo dovrà essere considerato come formato da due sottogruppi e, pertanto, a questi ultimi si applicheranno le rispettive discipline.
Gli esercenti l’attività dovranno mettere a disposizione dei praticanti (una per ognuno), idonea attrezzatura in ottime condizioni e regolarmente revisionata: maschera, aeratore (snorkel), pinne, muta shorty (se appropriata/richiesta), ausilio al galleggiamento (se appropriato/richiesto).
Prima di ogni attività, analogamente a quanto stabilito dal Decreto 01/06/2010 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’istruttore subacqueo e/o la guida subacquea dovranno effettuare un briefing dove verranno illustrate le regole, i divieti, le modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l’attività didattica/ricreativa programmata, mostrando ove necessario, le foto del sito subacqueo da osservare.
In particolare, prima dell’inizio della predetta attività, che dovrà essere dagli stessi supervisionata, dovrà trattare i seguenti argomenti:
L’istruttore subacqueo e la guida subacquea esercenti l’attività di snorkeling guidato (seawatching), devono essere muniti di idoneo brevetto rilasciato da una Federazione/Associazione, nazionale o internazionale, generalmente riconosciuta, e devono operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta.
Fermo restando le previsioni del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” relativamente alla disciplina delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee e secondo i limiti del proprio brevetto, ogni istruttore subacqueo/guida subacquea, non potrà guidare, rispettivamente, più di 12 (dodici)/6 (sei) praticanti le immersioni/snorkeling/seawatching quando si operi in condizione di buona visibilità, e non più 6 (sei) quando si operi in ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.
Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea: deve supervisionare e monitorare (in mare) il gruppo di partecipanti per tutto il tempo dell’attività; deve essere facilmente riconoscibile e dovrà rimanere vicino al gruppo assegnato in modo da intervenire rapidamente in caso di emergenza.
Art. 6 (Obbligo di comunicazioni all’Autorità Marittima)
In analogia alle previsioni del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, il fornitore del servizio, comunque prima di mollare gli ormeggi o, se la partenza è prevista da terra, prima di immergersi in acqua, dovrà annotare sul Registro di cui all’articolo 4, comma 2, numero 3) dell’Ordinanza n. 143/2024 del Circondario Marittimo di Trapani e conforme all’allegato 1 alla presente Ordinanza:
(Posta Elettronica Certificata) all’Autorità Marittima competente prima di mollare gli ormeggi o, se la partenza è prevista da terra, prima di immergersi in acqua. Una volta trasmessa, deve essere tenuta a bordo (anche in formato digitale) per l’intera durata dell’attività e dovrà essere esibita alle autorità preposte al controllo.
Art. 7 (Modifiche e integrazioni)
All'Ordinanza n. 143/2024 sono riportate le modifiche/integrazioni come di seguito specificate:
- All’art. 4, comma 2, numero 3) dell’Ordinanza 143/2024 dopo la parola «Registro» la frase «attività e Piano di immersione conforme al modello in allegato E» è abrogata. Ogni disposizione in contrasto con la presente Ordinanza è da intendersi abrogata.
Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)
La presente Ordinanza, che integra la precedente Ordinanza n. 143/2024, entra in vigore con decorrenza 23/05/2025 e sarà consultabile nella sezione Ordinanze e Avvisi del sito web istituzionali tramite il seguente indirizzo: www.guardiacostiera.it.
Gli operatori commerciali che hanno già provveduto a presentare, all'Autorità Marittima competente, la Comunicazione di Inizio Attività dovranno eventualmente provvedere, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, ad integrarla con la documentazione prevista dalla presente Ordinanza, ovvero a presentare una nuova comunicazione di inizio attività.
Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente Ordinanza si applicano le pertinenti disposizioni previste dal Codice della nautica da diporto, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle altre norme speciali, per l'utilizzo commerciale delle unità da diporto in genere nonché quelle inerenti le attrezzature da utilizzare, brevetti ecc.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all’Albo d’ufficio, nonché sul sito web istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it.
l contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto sia previsto come reato o sanzionato da norme speciali, ai sensi della normativa vigente.