Con una nota legale indirizzata alla sindaca e al comandante della Polizia Locale del Comune di Erice, il Dipartimento Autonomie e Polizie Locali (Diccap) interviene in merito all’utilizzo dell’auto di servizio targata Polizia Locale da parte degli ausiliari del traffico, che in più indossano divise simili a quelle del Corpo.
La replica sindacale segue di alcuni giorni l’intervento della sindaca Daniela Toscano, che aveva smentito le stesse anomalie evidenziate in una interrogazione consiliare e denunciate dal locale sindacato di categoria Sulpm
Di seguito, la nota odierna dell’ufficio legale del Diccap, a firma del responsabile nazionale del sindacato e coordinatore regionale della Sicilia, Giuseppe Bonfilio.
Alla Sig.ra Sindaco e al Comandante della Polizia Locale del Comune di ERICE
OGGETTO: Utilizzo autovettura targata Polizia Locale e divisa ausiliari del traffico.
Lo scrivente Ufficio Legale e del commissario per la Sicilia, con la presente
Premesso che:
- Da informazioni ricevute dai dirigenti territoriali di questa O.S., sembrerebbe che, gli ausiliari della sosta, individuati da codesto Ente, utilizzino autovettura targata Polizia Locale e che le divise utilizzate dagli stessi siano simili a quelle in dotazione agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale;
- L’autovettura utilizzata, seppur dotata di scritta “Ausiliari del traffico” abbia in dotazione lampeggianti ed attrezzature previste in modo esclusivo per gli appartenenti alla P.L. e soprattutto sia targata Polizia Locale;
- Quanto sopra è regolato dal TULPS, da lex specialis nazionale L.65/86, da specifiche normative a carattere nazionale e da Legge Regionale;
- Il quadro normativo superiore indica in maniera inequivocabile e da parte di quali operatori sia possibile, l’utilizzo delle autovetture targate Polizia Locale, individua chi siano gli appartenenti ai Corpi e Servizi di P.L., i colori delle autovetture, il colore delle divise, i segni distintivi di grado da utilizzare esclusivamente dagli operatori della Polizia Locale;
- L’art.9 della Legge 65/86 individua nella figura del Comandante, unico e preposto all’impiego tecnico operativo degli addetti alla P.L. di cui certamente non fanno parte gli ausiliari del traffico, le cui funzioni potrebbero anche essere conferite a ditte private, e determina che il Sindaco debba emanare esclusivamente direttive al Comandante del Corpo e/o Servizio di P.L.;
- Anche La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 24/2022, fornisce chiarimenti in merito a quesito formulato da un Sindaco volto a conoscere se il personale assunto dal Comune con un profilo riconducibile alla figura di “ausiliario del traffico”, ed al quale con provvedimento sindacale vengono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, possa essere considerato facente parte del Corpo di Polizia locale. La Sezione ritiene che l’operatore comunale, riconducibile alla figura dell’ausiliario del traffico, incaricato con provvedimento del Sindaco, di svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta non può essere considerato personale appartenente al Corpo di polizia locale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né è titolare di tutte le funzioni previste per il personale della polizia locale essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale
- Tutto ciò premesso
Chiede, alle SS.LL, in indirizzo di voler attenersi pedissequamente al quadro normativo suindicato. In attesa di un cortese riscontro, si porgono deferenti saluti.