​Stadio Provinciale, rigettato il ricorso della Fc Trapani 1905 su canoni insoluti e utenze da rimborsare

La decisione del Tribunale resa nota dal Libero Consorzio Comunale proprietario della struttura

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
23 Settembre 2026 11:10
​Stadio Provinciale, rigettato il ricorso della Fc Trapani 1905 su canoni insoluti e utenze da rimborsare

La Sezione Civile del Tribunale di Trapani ha rigettato “ogni domanda del ricorso cautelare” depositato il 31 luglio 2025 da FC TRAPANI 1905 Srl, nel procedimento tra la società e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in relazione alla gestione dello Stadio Provinciale. Si tratta di tre canoni insoluti (per le stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25) e del rimborso delle utenze per le stagioni sportive 2023/24 e 2024/25.

Il giudice, inoltre, ha definito “inammissibile” la domanda cautelare di “un canone concessorio ridotto e sostenibile, parametrato – era la richiesta della società sportiva – ai criteri e alla realtà economica della categoria della Serie D e al valore del controcredito per le migliorie apportate”, poiché l’istanza “non avrebbe alcuna connessione con la causa nel corso della quale è stata formulata”. Sotto questo aspetto, la Fc Trapani “ha semplicemente allegato di aver svolto dei non meglio precisati lavori di ammodernamento e ristrutturazione”, rileva il Tribunale, e “la documentazione a riprova di tali indeterminati lavori” è rappresentata unicamente da “due fatture unilateralmente predisposte dalla medesima società opponente nei confronti del Libero Consorzio Comunale, “rimettendosi dunque, in maniera evidentemente inammissibile, alle indagini del Tribunale per la concreta individuazione dei lavori medesimi, alla loro effettiva datazione ed estensione, e al loro effettivo costo”.

La società potrà ancora produrre memorie integrative in sede di merito, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accertamento preventivo, specificando analiticamente gli interventi eseguiti e documentandoli.

Di seguito, il provvedimento integrale del Tribunale, diffuso oggi dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Tribunale Ordinario di Trapani Sezione Civile

Il GIUDICE

nel procedimento indicato in epigrafe, tra F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. E LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Rilevato che la S.R.L. F.C. Trapani ha introdotto due procedimenti ordinari di cognizione (R.G. nn. 112/2026 e 538/2026) in opposizione a due decreti ingiuntivi con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare al L.C.C. di Trapani delle somme, rispettivamente a titolo di canoni insoluti (per le stagioni sportive 2022/23, 2023/24 e 2024/25) e rimborso per utenze (relative alle stagioni sportive 2023/24 e 2024/25) dovute in relazione alla concessione, alla società sportiva, dello Stadio Provinciale di Trapani di Erice Casasanta;

rilevato che, in entrambi i procedimenti, la società opponente ha chiesto nei confronti dell’ingiungente, in via riconvenzionale il riconoscimento di un controcredito derivante dai lavori di “totale ri-ammodernamento e ristrutturazione” dello stadio medesimo, rese necessarie dalle prescrizioni imposte dalla Commissione “Criteri infrastrutturali della FIGC, che hanno incrementato il valore del cespite immobiliare del LCC;

rilevato che entrambi i procedimenti sopra richiamati pendono innanzi a questo giudice e verranno prossimamente chiamati congiuntamente per valutarne la rìunione;

rilevato che nell’ambito del procedimento R.G. 112/2026 l’opponente ha svolto in corso di causa:

i) domanda ex art. 700 c.p.c. volta alla “sospensione cautelare dell’obbligo in capo alla F.C. Trapani 1905 S.r.l. di corrispondere il canone pieno nella misura originaria di € 256.500,00 oltre IVA nelle more della definizione del presente giudizio di merito”, determinando “in via provvisoria, nell'esercizio dei poteri di equità correttiva del Giudice, un canone concessorio ridotto e sostenibile, parametrato ai criteri e alla realtà economica della categoria della Serie D e al valore del controcredito per le migliorie apportate” e inibendo “formalmente al Libero Consorzio Comunale di Trapani l'adozione di qualsiasi provvedimento di decadenza della concessione, risoluzione contrattuale, sfratto, esecuzione forzata o richiesta di rilascio delle chiavi e dell’immobile”;

ii) domanda di istruzione tecnica preventiva (ex art. 699 c.p.c.) volta a “determinare con precisione lo stato dei luoghi dello "Stadio Provinciale" di Trapani, nonché l’entità, la natura, la corretta esecuzione a regola d'arte e il valore complessivo delle opere di ristrutturazione e miglioria realizzate dalla F.C. Trapani 1905 S.r.l. – regolarmente pagate e quietanzate alle imprese esecutrici – quantificando il relativo incremento di valore apportato al patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nominando all'uopo apposito C.T.U. e fissando l'udienza per il giuramento e l'inizio delle operazioni peritali”.

Rilevato, quanto alla domanda ex art. 700 c.p.c., sopra sub i) - invero non facilmente intellegibile, per come formulata dalla parte -, che:

- laddove essa sia volta richiedere una sospensione o rideterminazione equitativa del canone che maturerà per la stagione sportiva corrente (come sembrerebbe evincersi dal ricorso, ove si legge: “la pretesa di corresponsione del canone pieno di € 256.500,00 in costanza di Serie D, mina alla radice la stabilità economico-finanziaria e la stessa continuità aziendale della F.C. Trapani 1905 S.r.l.”), tale domanda cautelare non avrebbe alcuna connessione con la causa nel corso della quale è stata formulata e dunque risulta inammissibile;

- laddove essa sia volta a richiedere, sin d’ora, per ragioni di equità, una rideterminazione del canone concessorio oggetto d’ingiunzione, tale domanda attiene strettamente al merito della causa incoata e le relative argomentazioni, inammissibili in questa sede, potranno, semmai, essere valutate in sede di decisione sull’eventuale istanza ex art. 648 c.p.c., laddove sollecitata dall’ente opposto;

rilevato, quanto alla domanda di istruttoria preventiva ex art. 699 c.p.c., sopra sub ii), che – al di là delle problematiche connesse all’effettiva configurabilità del periculum, posto che non risulta essere stata avviata alcuna azione volta al rilascio coattivo dello stadio -, la domanda di istruzione mediante CTU, in ogni caso, risulta allo stato (ma con ampia possibilità per l’opponente di integrazione delle prospettazione con le memorie ex art. 171ter c.p.c., che la parte potrà eventualmente depositare) assolutamente esplorativa;

rilevato, infatti, che società ricorrente ha semplicemente allegato di aver svolto dei non meglio precisati lavori di ammodernamento e ristrutturazione (non si sa coinvolgenti quali parti, strutture o impianti dello Stadio Provinciale) e offerto, quale documentazione a riprova di tali indeterminati lavori, unicamente due fatture unilateralmente predisposte dalla medesima società opponente nei confronti del LCC, per il resto rimettendosi dunque, in maniera evidentemente inammissibile, alle indagini del Tribunale (per il tramite del CTU) relativamente alla concreta individuazione dei lavori medesimi, alla loro effettiva datazione ed estensione, ed al loro effettivo costo;

rilevato che, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accertamento preventivo, l’opponente avrebbe dovuto - ed ancora potrebbe, in sede di merito mediante le memorie integrative – ad es. specificare analiticamente gli interventi eseguiti e documentarli producendo, oltre alle fatture emesse dalle ditte esecutrici, elaborati relativi alla condizione dell’impianto pre e post lavori, agli specifici interventi adeguativi richiesti dalla Commissione della FIGC (e il riscontro in ordine alla loro attuazione), agli atti di collaudo delle opere eseguite, ai computi metrici ecc….

ritenuto pertanto che alcuna istanza cautelare svolta dall’opponente è meritevole di accoglimento;

ritenuto dover rimettere le spese del presente procedimento in corso di causa al merito;

P.Q.M.

Rigetta ogni domanda del ricorso cautelare depositato da FC TRAPANI 1905 S.R.L. in data 31.07.2025

Spese al merito.

Trapani, 21.09.2026                                    Il Giudice Carlo Maria Bucalo

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