Covid, ulteriore ordinanza del sindaco Tranchida: stretta su cimitero e CCR

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
18 Gennaio 2021 17:51
Covid, ulteriore ordinanza del sindaco Tranchida: stretta su cimitero e CCR

In ottemperanza alle disposizioni sulla zona rossa il sindaco ha firmato una nuova ordinanza. Eccone il testo. Premesso che a seguito della dichiarazione dell’OMS del gennaio 2020 di emergenza di Sanità pubblica dirilevanza internazionale da COVID19 il Governo nazionale ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato diemergenza nazionale per mesi sei, prorogando la scadenza di volta in volta a motivo del perdurare del rischiosanitario connesso all’infezione e, da ultimo, con DPCM del 14/01/2021 detta scadenza è stata prorogata al 30/04/2021 e, nel contempo, sono state adottate ulteriori misure di contenimento; Richiamata l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021 in forza della quale la Regione Siciliana è stata collocata tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e di un livello di rischio alto con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all’art.3 del DPCM del 14/01/2021; Atteso che, in ambito Regionale il Presidente della Regione Siciliana ha adottato Ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, da ultimo l’Ordinanza n°10 del 16/01/2021; Visti:

  • la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
  • l’art.50 del D.lgs.

    267/2000 e s.m.i: Per quanto in premessa esplicitato e alla luce delle intervenute normative nazionali e regionali determinate dallo scenario di massima gravità e dal livello di rischio alto in cui trovasi la Regione Siciliana nonché la provincia e la Città di Trapani e sentito il dott. De Martino esperto gratuito del Sindaco in materia, ai fini di salvaguardia e tutela dei cittadini e del contenimento dal contagio da Covid19, avvalendosi delle prerogative

di cui all’art.

50 del D.lgs 267/2000 O R D I N A con decorrenza immediata e fino al 31/01/2021 Ordinanza n. 8 del 18/01/2021 pag. 1/6 Le MISURE DI BASE per prevenire la diffusione dell’infezione da coronavirus, responsabile della pandemia di COVID19, da osservare in ogni luogo pubblico (es. non esaustivo, strade, piazze, etc) sono:  Rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro da altre persone;  In situazioni nelle quali tale distanziamento non sia possibile o difficile da attuare, o sia diversamente regolamentato, indossare una protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di “comunità”, ma non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa).

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;  Effettuare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolici; RIMANGONO APERTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’: Mercato de Pesce di via Cristoforo Colombo- Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni da lunedi al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00;

  • gli operatori autorizzati del mercato del pesce avranno accesso alle ore 7,00 dal cancello sito in Via dei
Gladioli, e avranno circa 30 minuti di tempo per sistemare la merce; dopo lo scarico, potranno lasciare il mezzo all’interno del recinto del mercato del pesce in zona adiacente allo stesso cancello;
  • sarà consentita la vendita solo agli operatori autorizzati, e con postazioni assegnate;
  • il numero massimo di collaboratori per operatore autorizzato deve essere fissato in una unità, in aggiunta
all’operatore (se l’operatore ha una postazione), e di due collaboratori, in aggiunta all’operatore (se l’operatore ha due postazioni adiacenti);
  • tutti gli operatori e tutti i rispettivi collaboratori dovranno usare una mascherina chirurgica o “di comunità”; non sarà consentito loro l’uso di mascherine con valvola;
  • l’ingresso e lo stazionamento al Mercato del pesce deve essere contingentato nel numero di un massimo di 25 persone alla volta;
  • la durata massima di permanenza all’interno del mercato è subordinata al rispetto degli acquirenti in attesa all’esterno;
  • l’ingresso al mercato del pesce sito in via Cristoforo Colombo sarà usato per i flussi di entrata e di uscita degli utenti;
  • all’ingresso saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
  • ai clienti del mercato è imposto l’uso di dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di “comunità”), non sarà consentito l’uso di mascherine con valvola;
  • dal cancello di ingresso saranno posizionate sufficienti transenne onde definire in maniera separata i flussi di entrata da quelli di uscita.

    All’interno degli spazi di vendita i corridoi saranno a senso unico;

  • i flussi di ingresso in entrata e in uscita dal Mercato del pesce (momento di potenziale assembramento nell’utilizzo dei luoghi del mercato) saranno gestiti dalla presenza di almeno un operatore della Protezione
Civile, lo stesso operatore avrà il compito di vigilare sul rispetto del distanziamento fisico sociale di almeno un metro in entrata ed in uscita nonché di organizzare il flusso di entrata in rapporto a quello in uscita ad esempio, vigilando che all’interno del mercato non ci sia un numero di persone tale da costituire assembramento ed assicurerà l’eventuale fornitura di mascherine chirurgiche nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto;
  • gli operatori autorizzati alla vendita hanno la responsabilità del controllo e vigilanza sul rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro nonchè con gli acquirenti, richiamando, laddove opportuno, al rispetto delle regole;
  • il VII Settore oltre ad assicurare la pulizia dell’area, garantirà altresì la generale sanificazione della stessa.
Mercato del Contadino del lungomare Dante Alighieri L’apertura e funzionalità settimanale (sabato) del mercato del contadino, rimane subordinata all'autonoma e responsabile gestione delle Associazioni di categoria, come segue: - Zona A (con ingresso via Cappuccinelli), gestita da Feder.Agri-sede provinciale Trapani; - Zona B (con ingresso via Cafiero), gestita dalla Coldiretti-Trapani; Ordinanza n.

8 del 18/01/2021 pag. 2/6 copia informatica per consultazione entrambi gli ingressi, che hanno una larghezza sufficiente a consentirne la divisione in due mediante l’uso di transenne mobili, debbono garantire la differenziazione dei flussi di entrata e di uscita; ➢ l’ingresso sito sul Lungomare Dante Alighieri rimarrà chiuso; ➢ l’ingresso al Mercato del Contadino da parte dei produttori è consentito a far ora dalle 6:00; ➢ l'ingresso al pubblico al Mercato del Contadino è consentito dalle 7.00 alle 13.30;  i cittadini che si recano al Mercato del Contadino devono già indossare dispositivi di protezione nasobocca (mascherine chirurgiche o di “comunità”); non sarà consentito l’uso della mascherina con valvola;  a ciascun ingresso, un operatore della relativa organizzazione, si occuperà di regolare i flussi di ingresso e di uscita assicurando il rispetto della distanza di almeno un metro fra le persone quando in fila;  all’interno delle zone, le organizzazioni allestiranno le postazioni di vendita a ferro di cavallo e indicando la direzione del flusso di persone; le stesse organizzazioni posizioneranno delle transenne davanti a ciascuna postazione di vendita per impedire ai clienti di toccare la merce; per ogni postazione di vendita saranno consentiti un massimo di due operatori;  ciascuna delle organizzazioni, metterà a disposizione almeno un operatore per effettuare un “controllo garbato” del rispetto della distanza e dell’uso dei dispositivi di protezione all’interno della zona;  le due zone di vendita (A e B) saranno separate da transenne pur se comunicanti per permettere il passaggio dei clienti da una zona all’altra di vendita.

Tuttavia, gli operatori dell’una e dell’altra zona, dovranno vigilare che non si creino assembramenti e che i clienti indossino una protezione nasobocca;  in ognuna delle zone, l’organizzazione responsabile posizionerà un bagno chimico a sanificazione automatica dopo ogni uso per gli operatori; tali servizi non saranno fruibili dal pubblico.  Rimane in capo alle Associazioni di Categoria l’obbligo della generale sanificazione delle zone A e B a chiusura delle operazioni mercatali.

IN APPLICAZIONE DELL’ART.2, comma 4 Dell’OPRS n°10/2021 che così recita “ divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato all’interno del territorio comunale in cui il soggetto si trovi, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile ….. SI DISPONE LA CHIUSURA AL PUBBLICO FINO AL 31/01/2021 DI:VILLE COMUNALI: VILLA MARGHERITA E VILLA PEPOLICAMPO CONIMERCATINO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DI PIAZZALE ILIOSERVIZIO DEI CCR MOBILI E DEL CCR FISSO DI LUNGOMARE DANTE ALIGHIERICIMITERO COMUNALE con le seguenti deroghe: Sono concesse all’interno del Cimitero “le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”; sono possibili anche le celebrazioni all’interno della Chiesa del Cimitero a condizione che vengano rispettate le prescrizioni adottate a livello nazionale per quanto attiene i luoghi di culto.

Per le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa esumazioni ed estumulazioni le stesse saranno effettuate previa delimitazione ed interdizione dell’area in cui si svolgono tali operazioni e con la presenza dei soli congiunti prossimi che rispetteranno le misure precauzionali (distanza di sicurezza e mascherina chirurgica o di “ comunità”) E’ altresì consentito l’accesso delle salme al cimitero, anche provenienti da altri comuni, che verrà assicurata nei seguenti giorni e orari: dalle ore 10,00 alle ore 16,00 dal lunedì al sabato, esclusi domenica e giorni festivi pertanto il Dirigente del 4° Settore Ufficio di Stato Civile e Anagrafe è onerato di disporre la sospensione dell’autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato; E’ infine consentito l’accesso al cimitero, con il rispetto di ogni precauzione per il contenimento del contagio,esclusivamente per comprovate esigenze di natura socio-sanitaria e/o per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile ( a titolo non esaustivo per recenti lutti e/o altre particolari condizioni autocertificate).

A maggiore tutela della salute dei cittadini, SI DISPONE ALTRESI’ CHE fino al 31/01/2021

  • le attività commerciali di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate
in medie e grandi strutture di vendita nonché le attività di vendita di prodotti per l’igiene e assimilati rimarranno chiusi nelle giornate di DOMENICA ;
  • Nell’intera area territoriale cittadina è fatto divieto di stazionamento nel raggio di mt.100
antistanti gli esercizi commerciali che somministrano, a qualsiasi titolo, bevande e cibo per asporto Per il resto trovano applicazione le disposizioni di contenimento di cui all’art.3 del DPCM del 14/01/2021 e dell’OPRS n.10 del 16/01/2021 DISPOSIZIONI IN MERITO AD ALTRI SERVIZI Si conferma la modalità di lavoro agile o smart working per i dipendenti comunali non destinati ad attività indifferibili ed urgenti secondo le disposizioni che saranno impartite dai rispettivi Dirigenti; Rimane confermata altresì l’attivazione del COC ( Centro Operativo Comunale) fino a dichiarata cessazione dell’emergenza; SPAZZAMENTO STRADALE si sospende il servizio di spazzamento automatizzato delle strade e, conseguentemente, si sospendono i relativi divieti di sosta; MOBILITA’ la società partecipata ATM osserverà le disposizioni nazionali e regionali Siciliana in materia limitando le corse ed i servizi al minimo necessario ad assicurare il pubblico servizio; ATTIVITA’ DIDATTICA Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività didattico educative degli asili nido, della scuola dell’infanzia, della primaria e del 1° anno di frequenza della secondaria di primo grado,si dispone che la Polizia Municipale e il Servizio di Protezione Civile attivino per quanto di competenza, il rafforzamento della vigilanza anche da parte di volontari, e ciò al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dei singoli plessi scolastici.

DISPOSIZIONI COMPLESSIVE  I Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza, nonché gli Organi delle Società e degli Enti Partecipati sono onerati di vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come previste dalle normative nazionali e regionali in materia  Il Dirigente dott. Gioacchino Petrusa, già incaricato quale datore di lavoro, e con incarico anche di Referente Aziendale per la gestione dell'emergenza COVID19 ha l' onere di assicurare l'approvvigionamento dei DPI necessari a salvaguardare la salute dei lavoratori; altresì il Dirigente del VII Settore Arch.Vincenza Canale è onerata, avvalendosi di propri collaboratori, della periodica verifica del “Registro di controllo per la pulizia/sanificazione” di tutti i locali comunali  Il Servizio di Polizia Municipale, Protezione Civile ed il Settore Territorio e Ambiente potenzieranno i servizi di vigilanza e monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini della sicurezza sanitaria quanto igienico-sanitaria e ambientale (anche al fine di evitare che i cittadini non depositino i DPI: guanti e mascherine negli appositi contenitori e nei cestini dislocati nella città), nonché porre argine all’abbandono indiscriminato di rifiuti), anche a mezzo di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;  Il Servizio di Supporto Sindaco e Giunta si adopererà per sostenere ed integrare, anche in sede locale, la campagna nazionale o regionale di prevenzione socio-sanitaria, attraverso i locali mezzi tv e radio oltre che con altri mezzi idonei a coprire in maniera capillare l’attenzione di tutti i cittadini; Per effetto della presente Ordinanza, le precedenti adottate in materia sono integralmente abrogate e sostituite SI DISPONE INFINE Che il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O.

Servizi di Supporto Sindaco e Giunta: Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, All’ ANCI Sicilia, Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani Al Questore di Trapani; Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani; Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani; Al Comando della Polizia Municipale; All’ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione; Al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti; Al Segretario Generale; Alle OO.SS All’ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione attraverso appositi comunicati stampa E che, per l’esecuzione sia trasmesso : Ai Dirigenti per gli adempimenti gestionali ed organizzativi necessari a garantire il rispetto delle regole di sicurezza al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Datore di Lavoro; All’ATM Ordinanza n.

8 del 18/01/2021 pag. 5/6 copia informatica per consultazione Alla Trapani Servizi Alla Biblioteca Fardelliana All’ELM Alla Feder.Agri-Trapani Alla Coldiretti Trapani Alla Ditta Energetikambiente agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza. COMUNICA in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on- line del Comune di Trapani.  

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