Trapani, l'ordinanza anti movida

Ecco il testo integrale e tutti i divieti

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
29 Giugno 2023 16:00
Trapani, l'ordinanza anti movida

Oggetto: ordinanza contingibilee urgente inerente la disciplina delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche.

IL SINDACO

Premesso che

Ø nel Comune di Trapani è presente un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che, pertanto, si registra una forte affermazione della c.d. movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse.

Ø Tale fenomeno riguarda prevalentemente il Centro storico e talune zone del territorio comunale nelle

quali sono attivi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all’interno che all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande acquistate. Trattasi di zone caratterizzate da una considerevole presenza di esercizi commerciali che praticano la somministrazione e l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche, attratti anche dalle emissioni sonore prodotte dagli esercizi pubblici;

Preso atto delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica del 3 giugno 2023 alla quale hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i Sindaci del territorio interessati al fenomeno e che nel corso della predetta riunione,avente ad oggetto, tra l’altro, le problematiche connesse alla movida, si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e non ultimo uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale;

Considerato che:

Ø con l’avvento della stagione estiva l’afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla c.d. movida è notevole e, nell’ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall’Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l’afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l’abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall’altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente ;

Ø l’abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;

Ø le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di

persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

Ø l’abbandono incontrollato di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di

noncuranza dell’ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;

Ordinanza n. 68 del 29/06/2023 pag. 1/5

Ø tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food.

Preso atto delle ripetute lamentele che numerosi cittadini e villeggianti rivolgono all’Amministrazione comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, dopo le ore 24.00 e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla c.d. movida

Appurata la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l’applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla c.d. movida ; la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla c.d.

movida avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e , dunque, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare innanzitutto la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l’utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e il contenimento delle emissioni sonore;

Rilevato che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.).

che l’art. 6 del D. P. C. M. 1-3-1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il territorio del Comune di alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall’art. 6 della Legge 26-10- 1995 n. 447;

Considerato urgente e necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D.P.C.M.14-11-1997) e quindi ritenuto opportuno limitare/ vietare nei locali di pubblico esercizio l’utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell’ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell’art. 6, comma 1°, lettere “d”, “e”, “g” ed “h”, ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

Ritenuto opportuno e necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale nel rispetto della normativa vigente;

Vista, altresì, la recente sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati, nelle sere di fine settimana del periodo estivo (cd. Movida);

Premesso che, con Ordinanza Sindacale n.122 del 15/07/2013, avente per oggetto “Ampliamento della Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico Storico di Trapani. Disposizioni a tutela e per la fruibilità del Centro Storico di Trapani e regolamentazione dell’accesso e sosta alla nuova ZTL”, sono state definite, tra l’altro, le regole per il contenimento del rumore e dell’inquinamento elettroacustico derivante da attività di somministrazione o trattenimento e svago;

Vista, l’Ordinanza Sindacale n.70 del 11/06/2015, avente per oggetto “Disposizioni a tutela e per la fruibilità della Città di Trapani”, che disciplina le modalità, nonché le regole per il contenimento del rumore e dell’inquinamento elettroacustico derivante da qualsivoglia attività;

Ordinanza n. 68 del 29/06/2023 pag. 2/5

Valutata positivamente l’efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

Ø prevenzione nella commissione di reati con l’utilizzo di bottiglie e contenitori in vetro e lattine

Ø tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Ø contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;

Ø incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Sentito il Comandante della Polizia Municipale

Visti:

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; l’art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

l’art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di

conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991; l’art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco 1'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

il DPCM 1/03/91, il DPCM 14/11/1997, il DPCM 16/04/1999 n.215 concernente il limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

il D.M. 16/03/1998;

gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

l’art. 9, 68 e 69 del TULPS;

il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente atto e constatata la propria competenza in materia:

Ritenuto doversi altresì adottare Ordinanza sindacale per la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, a tutela del riposo e della pubblica quiete;

Per quanto in premessa esposto e da ritenersi a seguire riportato

ORDINA

Con effetto immediato a fino al prossimo 31 Dicembre 2023, in tutto il territorio comunale :

1 In tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. E’ vietata, altresì, la vendita dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

  • A) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
  • B) circoli privati;
  • C) attività artigianali;
  • D) attività di commercio;
  • E) distributori automatici;

Ordinanza n. 68 del 29/06/2023 pag. 3/5

  • 2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno ed all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) ( L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

Ø Tutti i giorni della settimana, compresi festivi e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.

Ø Fa eccezione la settimana che va dal 14 al 20 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto fino alle

ore 02,00.

Ø Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01,00 e le ore 07,00 e nell’intervallo compreso tra le ore 14,00 e le ore 17,00 .

  • 3) In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.

Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge 447/95 e del

D.P.C.M. 16/04/1999 n.215.

  • 4) Le istanze diautorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità:
  • b Tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese inconsiderazione;
  • c Qualora dalle istanze pervenute risultassero richieste nella stessa serata per due o più eventi di attività chedistino tra loro a meno di 150 ml, saranno autorizzate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo epubblicate anche sul sito del Comune, anche ai fini delle attività di controllo e monitoraggio in capo alleForze di Polizia.
  • 5) Gli esercenti titolari di Autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decorodello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell’atto concessorio delsuolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.
  • 6) Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L.

    447/95 e dall’articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

Ø Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del

locale, per giorni 3 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L’inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell’esercizio.

Ø Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 10 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

L’inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell’esercizio.

Ø Alla terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del

locale, per giorni 30 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L’inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno delle concessione per la occupazione di suolo pubblico

  • 7) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nonchè la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all’esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l’evento, o al suo titolare, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie
  • 8) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della

L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.

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  • 9) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, tutela di Aree protette.

ONERA

Il Comando della Polizia Municipale ed il SUAP nonché gli Uffici comunali competenti per l’esecuzione ivi compresa la notifica a tutti gli operatori d’interesse oltre la trasmissione alle Organizzazioni sindacali di categoria aventi sede e/o competenza nel Comune di Trapani

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza.

AVVERTE

Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95, la violazione della presente Ordinanza è soggetta alla sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali (Deliberazione di Giunta Municipale n. 239 del 08 luglio 2019), nonché dalle sanzioni accessorie previste da questa Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Comunicato stampa

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