Il Sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, “ordina il divieto di campeggio e/o attendamento con camper su tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, le aree pubbliche e private ad uso pubblico, compreso l’arenile, all'interno di parchi, giardini pubblici, aiuole e nelle aree verdi attigue alla sede stradale”.
Si legge nell’ordinanza sindacale n. 27 emanata ieri, e resa nota oggi sulla pagina Facebook del Comune.
Il sindaco, inoltre, “vieta, nelle medesime aree, quanto segue:
a) qualsiasi apertura di finestrini e porte di camper, roulotte e simili quando questi sporgano dalla sagoma del veicolo;
b) sostare al di fuori dagli stalli orizzontali ove esistenti;
c) esporre o far sporgere antenne per la ricezione radio, tv terrestre e satellitare;
d) sostare con i veicoli previsti al comma 1, dell’art. 47 del Nuovo Codice della strada, D.Lgs. 285/1992, o con lo sbalzo posteriore degli stessi e/o portabiciclette occupando o invadendo aree verdi e/o destinate alla circolazione pedonale;
e) il bivacco con sacchi a pelo o similari;
f) posizionare qualsiasi attrezzatura (a mero titolo esplicativo “sedie, tavolini, stendini..”) su area pubblica;
g) esporre biancheria;
h) determinare qualsiasi emissione di calore e odore causato dalla preparazione di alimenti e bevande;
i) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate;
l) utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine, gradini etc.) come luogo di bivacco”.
“Chiunque non ottemperi alle disposizioni” va incontro all’applicazione di “una sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro, con pagamento in misura ridotta corrispondente al doppio del minimo o al terzo del massimo. Nei casi di gravità dell'infrazione, per danni all'ambiente o sosta pericolosa per la viabilità, o di recidività nello stesso anno solare la sanzione verrà applicata nella misura massima, oltre le sanzioni accessorie amministrative e penali ove previste dalla normativa vigente in materia. Inoltre, chiunque violi i termini per lo sgombero sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell’ordine impartito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 650 Codice Penale”.
Per maggiori informazioni, si può consultare l’ordinanza pubblicata all'albo pretorio del Comune.