Il TRF per il coniuge separato o divorziato

Approfondimento su una tematica di cui speso non si parla

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
26 Maggio 2021 15:00
Il TRF per il coniuge separato o divorziato

Quando un matrimonio giunge al capolinea, qualunque sia il motivo che ne abbia determinato la fine, inizia un percorso giuridico che prevede una separazione prima e un divorzio poi. La separazione è un istituto con cui si determinano consensualmente o giudizialmente le condizioni patrimoniali e non e l’organizzazione dei figli, se vi sono, e i coniugi restano giuridicamente titolari di diritti e doveri tra essi, mentre il divorzio (dal latino divortium, da di-vertere), o scioglimento del matrimonio, è un istituto giuridico che decreta la fine di un matrimonio, con la pronuncia del divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio.

Questi istituti non vanno confusi con l’annullamento del matrimonio, perché quest’ultimo prevede la fine di un matrimonio legalmente valido e non il suo disconoscimento. Se una persona è stata sposata e ha divorziato potrebbe avere diritto a una parte del trattamento di fine rapporto (Tfr) del suo ex coniuge.

Premesso che il TFR è un importo economico che viene riconosciuto al lavoratore al momento in cui finisce il rapporto di lavoro subordinato, la legge sul divorzio stabilisce che all’ex coniuge spetta la quota del 40% del Tfr, “relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”, non dell’intero Tfr ma della parte relativa agli anni nei quali l’attività lavorativa si è svolta in costanza di matrimonio. Secondo l’articolo 12 bis della Legge n.

898/1970: “Il coniuge nei quali confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Nella pratica, si può verificare che il Tfr sia maturato prima della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, e il diritto alla quota che spetta all’ex coniuge viene dichiarato nella sentenza stessa, insieme all’assegno, oppure può maturare in seguito alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale. In questo caso si dovrà avanzare un’istanza al Tribunale, ma secondo la Cassazione, se è stato riconosciuto l’assegno divorzile, altrimenti la domanda di quota di Tfr non può essere proposta in modo autonomo.

Al fine di avere diritto alla quota del Tfr dell’ex coniuge sono necessarie due condizioni: la titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge e il non avere contratto, nel frattempo, altre nozze, perché in base alla legge questa è un’altra causa espressa di esclusione dal beneficio. Nel calcolo della quota che spetta, che è rapportata al periodo di tempo nel quale c’è stata coincidenza tra matrimonio e lavoro prestato dall’ex, entra anche il periodo di separazione legale, sino alla data della sentenza di divorzio.

Accertata la presenza delle due condizioni, assegno divorzile e assenza di nuove nozze, la quota di TFR che viene riconosciuta, intrapresa la procedura, è del 40% dell’importo totale. Lo stesso diritto non è riconosciuto al coniuge separato. Tale disposizione è stata introdotta dal legislatore del 1987 per valorizzare la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, convergendo in essa sia profili assistenzialistici, evidenziati dal presupposto della spettanza dell’assegno divorzile, sia criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall’ ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.

Maria Elena Bianco 

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