Per i giudici di Palermo ​D'Alì fu «disponibile verso Cosa nostra fino al 2006»

È questo quello che si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicate nella giornata di ieri

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
22 Ottobre 2021 12:35
Per i giudici di Palermo ​D'Alì fu «disponibile verso Cosa nostra fino al 2006»

«D’Alì disponibile verso Cosa nostra fino al 2006» è questo quello che si legge nelle motivazioni della sentenza scritte dai giudici della corte d’Appello di Palermo e pubblicate nella giornata di ieri.

Nelle motivazioni della sentenza con cui l’ex senatore di Forza Italia, lo scorso 21 luglio, era stato condannato a sei anni di reclusione con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, si legge che «D’Alì ha manifestato la propria disponibilità verso Cosa Nostra dai primi anni ’80 del secolo scorso fino agli inizi dell’anno 2006».

Secondo i togati del processo d'Appello bis, comunque, per il politico trapanese «non ci fu prova di una condotta di desistenza dell’imputato incompatibile con la persistente disponibilità ad esercitare le proprie funzioni ed a spendere le proprie energie in favore del sodalizio mafioso», assumendo degli impegni «seri e concreti a favore dell’associazione mafiosa», i quali erano desumibili «sia dalla sua già stabile, affidabile, comprovata e ventennale disponibilità a spendersi in favore di Cosa Nostra».

Per i giudici, inoltre, nel 2001 l'ex senatore D'Alì avrebbe «concluso un patto politico/mafioso con Cosa Nostra», un sodalizio gli avrebbe garantito «l’appoggio elettorale che ha consentito all’imputato di essere nuovamente eletto al Senato».

Il reato in oggetto sarebbe stato commesso da D’Alì, secondo la corte presieduta dal giudice Antonio Napoli, «fino al 2006 e quindi, la permanenza è cessata dopo l’entrata in vigore della legge 251/2005» arrivando alla conclusione che «essendo cessato il reato nel 2006, esso non era prescritto quando in data 11 maggio 2012 è stato disposto il rito abbreviato, con la conseguenza che da quel momento iniziava a decorrere un ulteriore ventennale prescrizionale che non può ritenersi spirato al momento della presente decisione».

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