Coop. Badia Grande condannata al reintegro di un lavoratore

La soddosfazione del sindacato Confintesa che ha sostenuto il lavoratore sin dai primi giorni della sua estromissione

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
09 Giugno 2021 16:25
Coop. Badia Grande condannata al reintegro di un lavoratore

La Cooperativa Badia Grande condannata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani alla reintegra sul posto di lavoro di un lavoratore, ingiustamente licenziato, oltre al risarcimento di 12 mensilità ed al versamento dei relativi contributi.

I giorni di ricovero per patologie ingravescenti sono esclusi dal computo dei giorni massimi di assenza per malattia, affinché un dipendente possa essere licenziato. Lo ha confermato il Tribunale di Trapani - Sezione lavoro, nella persona del Giudice dott. Mauro Petrusa, reintegrando il lavoratore G. G. sul posto di lavoro poichè il licenziamento perpetrato ai suoi danni è stato ritenuto ingiusto, condannando altresì la cooperativa Badia Grande al risarcimento dell'indennità di reintergro, commisurata sino a 12 mensilità oltre al versamento dei relativi contributi. Il lavoratore era assistito dall'avv. Vincenzo Perniciaro del foro di Trapani.

L’organizzazione sindacale Confintesa di Trapani, con il suo Segretario territoriale Giuseppe Monaco, che ha sostenuto il lavoratore sin dai primi giorni della sua estromissione dal posto di lavoro, esprime il proprio compiacimento per la pronunzia del gudice del lavoro, che in accoglimento totale delle doglianze del lavoratore lo ha reintegrato nei propri uffici.

Il lavoratore, in servizio presso il Centro SPRAR (assistenza rifugiati e richiedenti asilo) di Alcamo, è stato licenziato il 16 giugno del 2020 per “superamento del periodo di comporto”, cioè il periodo di tempo massimo concesso al dipendente in malattia per non essere licenziato.

Anche il medico legale di parte, il dott. Gaetano Vivona, ha ritenuto che le patologie di cui è affetto il lavoratore ed i ricoveri ospedalieri conseguenti, fossero utili allo scomputo del periodo di comporto tali da consentirne la reintegra.

“Sebbene al datore di lavoro fosse stata richiesta una bonaria composizione della controversia – ha dichiarato Monaco - insorta per gli evidenti errori nel computo del periodo di comporto, specificandone altresì le ragioni, la cooperativa Badia Grande ha temerariamente insistito nella propria volontà espulsiva che è poi valsa la condanna del datore convenuto”.

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