Movida e bevande alcoliche, ecco le regole a San Vito

Redazione Prima Pagina Trapani

Movida si, ma con ordine. Il Comune di San Vito si prepara al clou della stagione estiva e il sindaco Francesco La Sala emana un’ordinanza con la quale dispone delle regole per il divertimento sano.

Da venerdì 31 maggio sino al 31 ottobre, dalle 22 di ogni giorno fino alle 7 di quello successivo è vietata la somministrazione in bicchieri di vetro, anche da asporto, oltre che la detenzione ed il consumo di analcolici, alcolici e superalcolici, nei luoghi pubblici, anche se dispensate da distributori automatici e la vendita da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto e street food. I divieti sono riferiti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, ai circoli privati, alle attività artigianali, alle attività di commercio e ai distributori automatici. Non si applicano, invece, all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione di alimenti e bevande

Stretta anche per quanto riguarda i rumori, con particolare attenzione alla diffusione sonora, come previsto dal regolamento acustico del Comune del 2019.

Pertanto, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta, dovrà rispettare dei limiti temporali: entro le 24 dal lunedì al giovedì, la domenica e nei festivi infrasettimanali, mentre venerdì, sabato e prefestivi le emissioni potranno arrivare fino all’una di notte, sempre nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.

Fa eccezione la settimana che va dal 10 al 18 agosto e il periodo del CousCous Fest, dal 20 al 29 settembre 2024, durante i quali si potrà arrivare alle 2 di notte. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le 24 e le 10 del giorno successivo e tra le 14 e le 17.

L’attività musicale all’aperto su aree pubbliche (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti) sia dal vivo che riprodotta, per la quale è necessaria l’autorizzazione, è sottoposta ad altri vincoli: dal lunedì al giovedì, la domenica e nei festivi infrasettimanali fino alle 00,30 del giorno successivo, venerdì, sabato e prefestivi fino all’1 di notte. Non è prevista alcuna possibilità di diffusione di musica all’interno dei locali commerciali diversi dagli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, se non per mero sottofondo personale udibile solo ed esclusivamente all’interno del locale, tanto da non arrecare disturbo al vicinato.