Trapani, emanata l’ordinanza sindacale su “I Scinnuti 2020”: calendario e restrizioni nell’articolo

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
28 Febbraio 2020 13:25
Trapani, emanata l’ordinanza sindacale su “I Scinnuti 2020”: calendario e restrizioni nell’articolo

Oggetto: LIMITI DEROGHE E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE IN INVOLUCRI DI VETRO E METALLO PER ASPORTO IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE - I SCINNUTI 2020 Premesso che: con e-mail del 27/02/2020, il Comando di Polizia Municipale ha trasmesso il programma denominato “I SCINNUTI 2020”, che prevede per tutto il periodo che precede la Settimana Santa una serie di esecuzioni musicali e celebrazioni religiose come da calendario che si allega alla presente ordinanza; il Comando di Polizia Municipale ha comunicato che la Questura ha richiesto Ordinanza di divieto di commercio e/o somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in involucri di vetro e/o in metallo nelle aree interessate dalle suddette manifestazioni; Considerato che la partecipazione di numeroso pubblico comporta potenziali criticità che possono derivare dall'uso di sostanze alcoliche o dal distorto utilizzo di contenitori in vetro, lattine ecc..; Che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell’art.54 del D.

lgs. 267/2000, le limitazioni e i divieti che con la presente ordinanza si intendono adottare; Preso Atto del compendio normativo di cui alla legge regionale 18/95, alla legge regionale 2/96, allaL.R. n.28/99; legge n.287/91; in ottemperanza al D.lgs. 233/2006, convertito con legge 248/2006 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 299/2012; Viste le disposizioni di cui: al D. lgs 267/2000 (aggiornato con D.lgs. 90/2014 e d.l. 91/2014) alla L.R. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui alla legge 23 dicembre 2000 n.

30, testo coordinato con L.R. 22/2008 ed armonizzato con L.R. 5/4/ 2011 n. 5; Ritenuto pertanto necessario valutare l'opportunità di disporre il divieto di vendita commercializzazione e/o somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche, nonché di bevande di qualsiasi gradazione e genere contenute in involucri di vetro e/o metallo, effettuata dagli esercenti ex legge 287/91; L.R. n.28/99; L.R. n.18/95, un’ora prima e fino ad un'ora dopo in occasione delle funzioni religiose previste come da calendario “I SCINNUTI 2020”, con apposita Ordinanza, al fine di garantire decoro, sicurezza e la pubblica incolumità; Considerato che le superiori misure sono destinate alla tutela della sicurezza e dell'Ordine Pubblico; Considerata la propria competenza ad adottare il presente atto, come in effetti si adotta, in relazione al disposto di cui all'art.

107 del D. Leg.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per ragioni di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica indicate in premessa, di valutare l’adozione di apposita ordinanza destinata all'attuazione delle misure proposte: - il divieto assoluto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica autorizzati ai sensi della L. n.287/91, della L.R. n.28/99 e L.R.18/95, di somministrare e/o vendere per asporto bevande in involucri di vetro e metallo dalle ore:16.30 fino alle ore 21.30 nelle giornate interessate dalle funzioni religiose previste come da calendario “I SCINNUTI 2020” .

La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta e/o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente; - il divieto assoluto a chiunque, anche se già in proprio possesso, di introdurre e consumare bevande di qualsiasi gradazione e genere in bottiglia o contenitori di vetro e/o di metallo e di abbandonare contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere durante le festività patronali; - il divieto, di gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità; emettere grida, schiamazzi, canti e qualsiasi atto che possa determinare disturbo alla quiete pubblica, fatta eccezione per le manifestazioni connesse alle processioni; - i titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), le attività commerciali in sede fissa, titolari di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, ivi compresi i titolari di attività di vendita mediante distributori automatici, sono obbligati: ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto;

IL SINDACO

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso;

Ritenuto pertanto, necessario intervenire con ordinanza ai fini dell'adozione delle misure di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche in considerazione della partecipazione di numeroso pubblico e delle potenziali criticità che possono derivare dall'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche o dal distorto utilizzo di contenitori in vetro, lattine ecc...;

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

il divieto assoluto ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, venditori ambulanti e distribuzione automatica autorizzati ai sensi della L. n.287/91, della L.R. n.28/99 e L.R.18/95, di somministrare e/o vendere per asporto bevande in involucri di vetro e metallo dalle ore:16.30 fino alle ore 21.30 nelle giornate interessate dalle funzioni religiose previste come da calendario “I SCINNUTI 2020”. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta e/o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente; - il divieto assoluto a chiunque, anche se già in proprio possesso, di introdurre e consumare bevande di qualsiasi gradazione e genere in bottiglia o contenitori di vetro e/o di metallo e di abbandonare contenitori di vetro o lattine di qualsiasi genere durante le festività patronali; - il divieto, di gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità; emettere grida, schiamazzi, canti e qualsiasi atto che possa determinare disturbo alla quiete pubblica, fatta eccezione per le manifestazioni connesse alle processioni; - i titolari e gestori di pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti di ogni tipologia), le attività commerciali in sede fissa, titolari di autorizzazioni temporanee di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, ivi compresi i titolari di attività di vendita mediante distributori automatici, sono obbligati:ad organizzare conseguentemente la propria attività al fine di dare integrale applicazione a quanto prescritto; dare atto che la presente ordinanza sia: - inserita nell’elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente; - pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente; - trasmessa a tutte le Forze di Polizia;.

Tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio sono incaricate all’esecuzione della presente ordinanza, ai fini del rispetto delle disposizione emanate in considerazione della materia e delle ricadute che ne conseguono; - eventuali trasgressioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.650 del C.P..

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