Trapani, nuove regole per la vendita di alcolici e in materia di attività musicali
Una nuova ordinanza del sindaco di Trapani, con effetto immediato a decorrere dalla data di ieri (18 luglio) e in vigore fino al prossimo 31 ottobre, fissa la “disciplina temporanea delle attività musicali nei pubblici esercizi e della vendita di bevande alcoliche”.
Il provvedimento, riguardante l'intero territorio comunale, revoca l’analoga ordinanza dello scorso 15 maggio, considerato il ricorso impugnato dal “Comitato Centro Storico” e da altri innanzi al TAR Sicilia.
Ecco quindi le nuove, ma temporanee, "disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e in materia di attività musicali e di intrattenimento nei pubblici esercizi”.
"Il Sindaco ordina, con effetto immediato a fino al prossimo 31 ottobre 2025, in tutto il territorio comunale:
Disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e richiami alla normativa vigente
1. Dalle ore 23 di ogni giorno fino alle ore 6 successive, è vietata la vendita e la somministrazione sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici.
2. È vietata, altresì, la vendita dalle ore 23 di ogni giorno fino alle ore 6 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
3. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:
a) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
b) circoli privati;
c) attività artigianali;
d) attività di commercio;
e) distributori automatici;
4. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
5. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui all’art. 5 c.1 lett. d) e all’art. 7 della Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
6. Ai sensi dell’art. 14-ter. della legge 30 marzo 2001, n. 125, chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
7. Ai sensi dell’art. 689 del Codice penale, “chiunque somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.”.
Disposizioni in materia di attività musicali e di intrattenimento
1. Il titolare del pubblico esercizio deve osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche e adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica.
2. Le presenti disposizioni si applicano agli esercizi di tipo a) e b) di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991. (ndr: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità sia assoluti che differenziali previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta, sia all'interno che all'esterno e quest’ultima solo dal vivo e senza amplificazione “live” e strumenti a percussione e/o similari, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
- all'esterno, nei giorni della settimana da domenica a mercoledì fino alle ore 24, da giovedì a sabato fino alle ore 1:00 del giorno successivo, mentre all'interno tutti i giorni fino alle ore 01:00, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- abbassamento del livello sonoro del volume musicale all'esterno a partire dalle ore 23
- fa eccezione la settimana che va dal 12 al 18 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto fino alle ore 2:00;
- resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01:00 e le ore 07.00 e nell'intervallo compreso tra le ore 14:00 e le ore 17.00.
3. In tutti casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato:
a) all'adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR n.227 del 19 ottobre 2011;
b) al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico; l’osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all’interno che all’esterno dei locali. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge n. 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.
4. I pubblici esercizi possono effettuare piccoli trattenimenti musicali, attività accessoria, complementare e secondaria a quella di somministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rispetto dei comportamenti di seguito riportati:
a) non potrà essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso;
b) non potrà essere applicato un sovrapprezzo sul costo della consumazione;
c) non potrà essere pubblicizzato quale evento musicale danzante;
d) non potranno essere allestite strutture particolari (luci psichedeliche, palchi, platee, piste da ballo, etc.) nonché realizzare una diversa collocazione delle attrezzature di sosta (tavolini e sedie) né destinare in tutto o in parte gli spazi ad esclusivo o prevalente utilizzo del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale.
5. Le comunicazioni per piccoli trattenimenti musicali, “attività accessoria, complementare e secondaria a quella di somministrazione che restano subordinati all’obbligo di preventiva presentazione della documentazione sull’impatto acustico circa il rispetto dei limiti, dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità:
a) a mezzo pec suap@pec.comune.trapani.it entro e non oltre le ore 11:00 del settimo giorno antecedente l’evento;
b) tutte le comunicazioni pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione;
c) per i piccoli intrattenimenti di musica dal vivo all’esterno del locale senza amplificazione e sul suolo pubblico autorizzato, qualora dalle comunicazioni pervenute risultassero nella stessa serata due o più trattenimenti che distino tra loro meno di 50 metri, fermo restando il rispetto dell’ordine cronologico di arrivo della comunicazione, verrà formalizzata comunicazione del SUAP - soltanto in caso di sussistenza di motivi ostativi.
6. L’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali non può superare il limite di 30 (trenta) giornate nell’arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni annui, con il vincolo che tra una manifestazione e l’altra trascorrano almeno 7 (sette) giorni ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a 4 (quattro) nello stesso mese, oltre alla serata del 31 dicembre e del sabato di carnevale.
7. Gli esercenti titolari di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell’atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.
8. Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. n. 447/95 e dall’articolo 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, come integrato dall’art. 6 bis della L. n. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l’immediata inibizione dell’attività musicale - sia all’aperto che al chiuso - nei confronti dell’esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:
a) alla prima violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 3 (tre) decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L’inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7 (sette), con chiusura dell’esercizio con apposizione dei sigilli;
b) alla seconda violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L’inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci) con chiusura dell’esercizio con apposizione dei sigilli;
c) alla terza violazione accertata conseguirà l’inibizione dell’attività musicale, sia all’interno che all’esterno del locale, per giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L’inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per un anno delle concessione per l’occupazione di suolo pubblico, oltre alla sospensione della licenza per giorni 15 (quindici) con chiusura dell’esercizio e apposizione dei sigilli.
Sanzioni accessorie
1. è sempre disposto il sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature di diffusione sonora e amplificazione ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/81.
2. ai sensi dell’articolo 20 della Legge n. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nonché la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all’esercente l’attività commerciale, artigianale o di somministrazione che realizza l’evento, o al suo titolare; non si procede alla confisca in caso di oblazione in misura ridotta.
3. ai fini dell’applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell’articolo 5 della L. n. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali, artigianali e/o di somministrazione.
4. sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia.
Nella premessa della stessa ordinanza, sono elencate alcune considerazioni che sono all'origine del provvedimento.
"Con l’avvento della stagione estiva l’afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla movida è notevole e, nell’ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall’Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l’afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l’abbattimento dell’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici e dall’altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente;
l’abbandono sul suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l’incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
l’abbandono incontrollato di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell’ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;
“Preso Atto delle ripetute lamentele che numerosi cittadini e villeggianti rivolgono all’Amministrazione comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, in ore notturne e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla movida; - si legge – e appurata la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l’applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla movida, la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dal fenomeno avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell’ambiente e del patrimonio pubblico nonché per la sicurezza in generale e, dunque, di adottare idonee contromisure allo scopo di tutelare innanzitutto l’incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l’utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e il contenimento delle emissioni sonore; si considera necessario e urgente tutelare la salute pubblica dal rischio di inquinamento acustico provocato da emissioni sonore anche a mezzo di amplificatori, provenienti dagli esercizi pubblici che offrono piccoli trattenimenti musicali e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi”.
“Ritenuto necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l’afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l’abbattimento dell’inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall’altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale nel rispetto della normativa vigente”.
“Vista, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209 con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati, nelle sere di fine settimana del periodo estivo”.
“Sentiti il Comandante della Polizia Locale e l’Ufficio dell’Avvocatura comunale sull’opportunità di accoglimento delle principali istanze espresse nel corpo del ricorso amministrativo di cui sopra, e sulla necessità di adottare misure di contenimento analoghe a quelle disposte con le ordinanze sindacali precedenti, in linea con quanto statuito dal TAR, vietando la diffusione musicale oltre le ore 1, prevedendo la riduzione del livello musicale a partire dalle 23, limitando la vendita presso gli esercizi commerciali e gli spazi aperti in genere degli alcolici a partire dalle ore 23”.