Trapani, medico condannato per omicidio colposo
Il Tribunale di Trapani ha condannato il medico Antonino Grammatico a un anno di reclusione per omicidio colposo, con pena sospesa, nell’ambito di un procedimento che risale al 2021.
La sentenza, emessa dalla giudice Roberta Nodari in composizione monocratica, è stata pronunciata il 13 gennaio 2026.
Secondo l’imputazione, il medico, all’epoca in servizio presso il 118, fu chiamato, alle 3:20 del mattino, del 20 febbraio 2021, a intervenire a domicilio per un paziente, Giuseppe Maniscalco, che lamentava un dolore toracico insistente, accompagnato da sintomi compatibili con una sindrome coronarica acuta. Nonostante la gravità del quadro, Grammatico avrebbe omesso di effettuare esami approfonditi (tra cui un Elettrocardiogramma - ECG) o di consigliare il ricovero immediato in pronto soccorso, attribuendo i sintomi a una presunta reazione alla vaccinazione anti-Covid-19 che il paziente aveva fatto recentemente. Giuseppe Maniscalco è deceduto poche ore dopo, alle ore 8:50 del 20 febbraio 2021 per arresto cardiocircolatorio. Maniscalco, luogotenente dei carabinieri, da oltre 20 anni era operativo nella sezione di polizia giudiziaria presso la Procura del Tribunale di Trapani, e al momento dell’accaduto ricopriva il ruolo di vicecomandante della sezione di PG.
Il medico è stato imputato di omicidio colposo (art. 589 cp, co. 1), commesso con colpa (art. 40 cpv), aggravato dalla qualifica di professionista sanitario (art. 590 sexies cp), per aver omesso le procedure diagnostiche e terapeutiche, con conseguente decesso del paziente.Nel processo, il medico è stato assistito e difeso dall’avvocato Maurizio Sinatra, del Foro di Trapani. Le parti civili, il padre, la vedova e il figlio di Maniscalco, sono stati rappresentati dall’avvocato Michele La Francesca.
Grammatico e l’ASP di Trapani (difesa dall’avvocato Cesare Faiella) sono stati inoltre condannati in solido: al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separata sede innanzi il giudice civile; al rimborso delle spese di costituzione in giudizio sostenute dalle parti civili per un ammontare di 4.200 euro; al rimborso di ulteriori spese processuali.
La condanna è stata emessa sulla base degli articoli 62 bis, 163, 533 e 535 del codice di procedura penale.
Le motivazioni della sentenza, come previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale, saranno depositate entro 90 giorni dalla data della pronuncia, ovvero entro il 13 aprile 2026.
Va ricordato che, in attesa di eventuale appello e fino a sentenza definitiva, rimane valida la presunzione di innocenza dell’imputato, come sancito dall’articolo 27 della Costituzione italiana.