Il T.A.R Palermo annulla inderdittiva antimafia a carico di impresa del trapanese
Riceviamo e pubblichiamo nota diffusa dall'avvocato Girolamo Rubino:
"Con nota del 3 aprile2025, la Prefettura Trapani preannunciava l’adozione di una informativa interdittiva a carico di una ditta del Comune di Erice, operante nel settore della vendita al dettaglio di prodotti per l’igiene e la pulizia della casa. Secondo la Prefettura, il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa risultava riconducibile alla condanna pronunciata a carico del coniuge del titolare della ditta per i reati di associazione mafiosa e di trasferimento fraudolento di valori.
In sede procedimentale, la ditta chiariva che la condanna riportata dal coniuge del titolare dell’impresa non potesse da sola giustificare l’adozione del provvedimento preannunciato dalla Prefettura alla luce di varie circostanze tra cui le stesse dimensioni dell’impresa, strutturalmente inidonea ad agevolare eventuali attività criminali. Nondimeno, la Prefettura di Trapani adottava ugualmente la misura interdittiva, giustificando l’irrogazione del provvedimento sulla base di circostanze del tutto diverse rispetto a quelle indicate nella comunicazione di avvio del procedimento.
In particolar modo, la Prefettura di Trapani motivava il provvedimento in ragione dei legami parentali del titolare dell’impresa con soggetti ritenuti vicini ad ambienti criminali. A questo punto il titolare della ditta, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha impugnato l’informativa interdittiva davanti al T.A.R. Palermo, chiedendone l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia -.
In particolar modo, i legali hanno evidenziato che l’informativa impugnata fosse irrispettosa dell’art. 92 comma 2 bis del D.lgs 159/2011 secondo cui l’Amministrazione Prefettizia – in sede di instaurazione del contradditorio procedimentale – deve enunciare compiutamente gli elementi che ritiene sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa. In relazione a tale aspetto, gli avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno dunque sottolineato che la Prefettura, in sede di avvio del procedimento, avesse indicato un solo elemento e non già l’intero quadro indiziario a sostegno dell’interdittiva, non consentendo dunque un reale contraddittorio. Inoltre, i difensori hanno rilevato che gli elementi acquisiti dalla Prefettura risultassero, in ogni caso, insufficienti a dimostrare qualsivoglia ipotetico pericolo di infiltrazione mafiosa della ditta.
Il T.A.R. Palermo, in totale adesione alle tesi difensive degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha ravvisato la violazione delle disposizioni di legge che disciplinano il contraddittorio procedimentale disponendo, già nella c.d. fase cautelare, l’annullamento della misura interdittiva".