Emergenza Covid-19, da CIFA ed UNPI, consigli pratici per contrastare la crisi economica

Redazione Prima Pagina Trapani
Redazione Prima Pagina Trapani
24 Marzo 2020 19:43
Emergenza Covid-19, da CIFA ed UNPI, consigli pratici per contrastare la crisi economica

In questi giorni, subito dopo i vari Decreti del Presidente del Consiglio e le varie Ordinanze Ministeriali e del Presidente della Regione Siciliana (i diversi provvedimenti presi dai Governatori delle varie regioni), tutte finalizzate a limitare il più possibile la possibilità di rimanere contagiati dall'ormai famoso COVID 19, inevitabili sono state le ripercussioni sulla già asfittica situazione economa di tutte le imprese. Limitatamente alle disposizioni contemplate dal D. L. 18/2020 – Decreto Cura Italia Si è pensato dunque di dare dei consigli pratici, agli imprenditori aderenti CIFA e UNPI, con la redazione di modelli da poter utilizzare per richiedere la sospensione dei pagamenti di canoni di locazione, sospensione mutui e finanziamenti, oltre a richiedere la posticipazione di pagamenti di fornitura di beni e servizi concordati prima dell'emergenza sanitaria ed oggi divenuti impossibili da onorare.

CANONE DI LOCAZIONE Partiamo dai canoni di locazione, visto che già da settimane per esempio ristoranti, bar e pasticcerie hanno chiuso battenti in ossequi del DPCM del giorno 9 marzo. Molti conduttori di locali commerciali si trovano pertanto in una situazione di emergenza anche per l’adempimento contrattuale delle proprie obbligazioni, considerata la drastica, fulminea ed inattesa contrazione e importante diminuzione delle proprie entrate in questa difficile situazione emergenziale.

Tale attuale drammatica situazione potrebbe ricadere nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, che libera il debitore dall’obbligazione in quanto integra i requisiti previsti dall’art. 1256 c.c., ossia l’impossibilità in tal caso è sopravvenuta, ovvero si è verificata dopo che è sorta l’obbligazione; oggettiva, è indipendente dalle condizioni personali e/o organizzative del debitore; assoluta, l’impedimento non può essere superato con nessuna intensità di sforzo; non imputabile, l’impedimento non deriva da dolo o colpa del debitore; temporanea, in questo caso il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

E' possibile quindi per il conduttore invocare il combinato disposto delle norme del codice civile di cui agli artt. 1218 (non responsabilità nel ritardo della prestazione a causa dell’impossibilità non imputabile al debitore), 1256 (impossibilità sopravvenuta), 1258 e 1464 (riduzione della prestazione per prestazione parzialmente impossibile). Tuttavia, va precisato che nella locazione commerciale, i divieti disposti dai DPCM in ordine all'emergenza sanitaria, non incidono sulla prestazione principale del locatore, ovvero la messa a disposizione di locali idonei all'uso che ne è consentito ai sensi del contratto.

Essi non hanno infatti alcuna attinenza all'immobile in cui si svolge l’attività, alle sue caratteristiche o alla sua idoneità all'uso pattuito. Del pari non è affatto scontato che, in termini di rigorosa causalità, la chiusura temporanea dell’attività renda impossibile la prestazione principale del conduttore consistente nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. E’ bene infatti ricordare che non è impossibile la prestazione che possa essere adempiuta con la normale diligenza, tanto più alla luce del recente intervento normativo emanato dal Governo con decreto legge del 16 marzo 2020 che prevede che “al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1".

Sarà quindi opportuno che il conduttore formalizzi tempestivamente al locatore, con le relative motivazioni, la richiesta di riduzione o sospensione del canone di locazione, adducendo le ragioni di sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore (motivi straordinari e imprevedibili), al fine di giungere ad una soluzione conciliativa, fermo restando che sarà comunque rimessa alla discrezionalità del locatore l'accettazione o meno della proposta di riduzione o sospensione.

MODELLO RICHIESTA SOSPENSIONE CANONE Spettabile LOCATORE PEC              o RACC. A/R OGGETTO: Richiesta sospensione canone di locazione La scrivente società, giusto  contratto di locazione sottoscritto il              registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.                     Serie         ,  utilizza Vostri locali siti in                  nella Piazza/Via           n. ha attivato il Ristorante/Bar/Gelateria ecc..

(indicando anche il nome del locale              . Dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Governo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 marzo 2020, ha decretato l’immediata chiusura di tutte le attività di ristorazione......gelateria....................................... ecc. La dichiarazione di pandemia ed il consequenziale decreto ha reso impossibile l’utilizzo da parte della scrivente società del locale commerciale oggetto di contratto di locazione sopra indicato.

In questa situazione causata da un evento straordinario e imprevedibile e vista la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione il bene locato, per una causa non imputabile allo scrivente conduttore, con la presente chiede in modo formale la temporanea sospensione del pagamento dei canoni di affitto, per il periodo in cui le limitazioni imposte dal governo saranno in vigore, oltre al rimborso della parte di canone non goduto nel mese di marzo. Disponibili a trovare un accordo di natura diversa rispetto a quanto con la presente rappresentato, in attesa di riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Luogo e data Firma del Conduttore MUTUI FINANZIAMENTI E LEASING Il Decreto n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, prevede una moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle piccole e medie imprese. Certamente, però, la situazione generale nel campo del credito bancario appare per molti versi ancora incerta ed in via di evoluzione, stante peraltro la mancata pubblicazione di regolamenti attuativi. Nonostante i decreti legge siano immediatamente operativi, per poter presentare domanda - tramite la propria banca - bisognerà attendere qualche settimana perché sono attesi chiarimenti sulle modalitattuative delle nuove disposizioni.

Nel frattempo è bene informarsi e raccogliere l’eventuale documentazione necessaria per non farsi trovare impreparati. Oltretutto ogni singola richiesta va esplictamente motivata e formalizzata e quindi concordata con l'istituto di credito. Non commettiamo l'errore di sospendere i pagamenti senza una preventiva autorizzazione delle Banche. Sintetizziamo di seguito le principali notizie attualmente a disposizione. Sospensione rimborso di prestiti e mutui per le PMI Per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di: •            rate di prestiti e mutui; •            canoni di leasing; •            prestiti non rateizzati; Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020: •            i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti; •            le linee di credito accordate “sino a revoca”.

ATTENZIONE: Tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (per esempio mettere in evidenza il fatturato nel mese di marzo 2010 con il fatturato del mese di marzo 2020). Qui nascono le prime problematiche attuative: prima si deve subire e dimostrare il calo del fatturato e solo dopo l'imprenditore potrà richiedere la sospensione.

Oltretutto, è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Per quanto riguarda, in particolare, la moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19, è stata prevista una garanzia pubblica, a sostegno dei predetti benefici, pari al 33%. Per questo tipo di richiesta sarebbe opportuno premunirsi di una relazione redatta dal proprio commercialista con la quale dimostrare il calo del fatturato a causa dell'epidemia Covid 19 e redigere successivamente una email al proprio istituto di credito, con allegata tale relazione.

MODELLO PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI PRESTITI, MUTUI, CANONI DI LEASING, PRESTITI NON RATEIZZATI Spettabile Banca e/o Società di Leasing e/o Finanziaria PEC o RACC. A/R OGGETTO: Richiesta sospensione pagamento rate di prestiti /mutuo/ leasing/prestiti non rateizzati La scrivente società, giusto contratto di finanziamento/mutuo/leasing n.             sottoscritto il               otteneva la somma di €                rimborsabile in n.

            rate con l'ultimo pagamento previsto il                   . Dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Governo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 marzo 2020, ha decretato l’immediata chiusura della propria attività svolgendo lo scrivente …........... oppure ha decretato la chisura di di verse attività d'impresa che hanno comunque comportato un calo considerevole del mio fatturato, come dimostrato con l'allegata relazione redatta dal commercialista Dott._ Chiaro appare dunque che la scrivente società è costretta a richiedere la sospensione del pagamento finanziamento/mutuo/leasing sopra indicato ed a tal fine richiede un appuntamento presso il Vostro sportello al fine di concordare quanto sopra richiesto.

In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti. Luogo e data Firma   Prima di andare in banca, è utile che ogni imprenditoria sia al corrente del fatto che l’ABI e le Associazioni   di   rappresentanza   delle   imprese, il    6    marzo    2020    hanno    sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”. Grazie a questo accordo, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono usufruire della c.d.

moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.Ciò implica che esse potranno: •             per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno; •             per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. L’Addendum, al quale aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, è immediatamente operativo. Inoltre, la misura prevede che, ove possibile, le Banche offrano condizioni migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste dall’accordo, e ciò al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti. Le misure stabilite dalla moratoria ABI appaiono, in questo delicato momento storico convenienti non solo per l’azienda – la quale evita in tal modo la segnalazione in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti) -, ma anche per la banca, che può evitare di dover qualificare il credito come deteriorato, e così di inserire gli accantonamenti di legge che “assorbono” il capitale sociale.

Ciò appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che la nuova disciplina sulla segnalazione dei crediti deteriorati e delle società in default non è stata interessata da alcuna modifica da parte del Decreto legge 18/2020. Pertanto, la crisi in atto può costituire, se ben sfruttata, una possibile chance per le imprese che vogliano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, mediante richiesta alla banca di nuova liquidità, la pattuizione di accordi più sostenibili con i creditori o la definizione di un piano di risanamento, tanto più alla luce del fatto che il D.L.

n. 9/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica   da   COVID-19”,   ha  disposto   lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi di Impresa. I nuovi sistemi di allerta e le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi (Ocri), infatti, entreranno in vigore a partire dal 15 febbraio 2021. L’azienda potrà dunque utilizzare gli strumenti stragiudiziali attualmente in vigore per contrastare la crisi, proprio a partire dal Piano Attestato di Risanamento che, in questo momento storico, rappresenta lo strumento più agile e veloce per garantire la continuità di impresa consentendo un blocco delle azioni, su base volontaria e consensuale, con i principali creditori, tra cui le banche.

Sospensione mutuo prima casa per dipendenti e autonomi Già con il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stato prevista la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni. Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale.

Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l’anno 2020.

Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Sfortunatamente, per tale specifica misura non è ancora proponibile la domanda da indirizzare tramite la propria banca: bisognerà infatti attendere ancora l’emanazione dei provvedimenti attuativi che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni.

Non è infatti ancora chiaro quale sarà la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell’accesso, se sarà necessario allegare il modello Isee o se sarà viceversa necessaria (come probabile) una semplice autocertificazione. Per il periodo di sospensione, il fondo pagherà alle banche, al posto dei mutuatari, solo il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base dell’Irs o dell’Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.

Il restante 50% degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del titolare del finanziamento. Finita la sospensione il mutuatario riprenderà (applicando i tassi che ci saranno in quel momento) a pagare le rate partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. Nessuna sospensione per finanziamenti personali e cessioni del quinto Per concludere, si rileva come nessuna misura sia stata ad oggi adottata a sostegno delle ipotesi di credito al consumo (finanziamenti personali e cessioni del quinto).

Pertanto, chi attualmente oggi è costretto a pagare rate per tali forme di credito non avrà diritto ad alcuna moratoria. Cionondimeno, non è escluso che gli istituti di credito potranno autonomamente adeguarsi alla attuale difficile congiuntura economica, mediante rinegoziazione o sospensione dei finanziamenti, sulla scorta delle decisioni già assunte in base all’Addendum all’Accordo per il Credito del 2019. Gli argomenti sopra trattati sono il frutto di diversi studi approfondimenti letture di decreti e disposizioni normative.

 

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